LE NUOVE PLUSVALENZE FISCALI DEGLI IMMOBILI RIQUALIFICATI CON IL SUPERBONUS

Legge di stabilità 2024 dall’articolo 1, commi da 64 a 66

I fabbricati che siano stati riqualificati mediante l’effettuazione degli interventi di cui all’agevolazione fiscale nota come Superbonus, se ceduti a partire dal 1° gennaio 2024, sono suscettibili di generare una plusvalenza fiscalmente tassabile, anche qualora sia già trascorso il periodo quinquennale di possesso, già previsto dalla vigente legislazione tributaria per beneficiare dell’esenzione da qualsiasi forma di tassazione.

E’ stata introdotta per le persone fisiche, per i soli immobili oggetto di riqualificazione mediante il Superbonus, di ipotesi di “operazione speculativa” in ambito immobiliare, in aggiunta a quella già esistente relativa alle vendite degli immobili effettuate prima del compimento dei 5 anni di possesso (ferma restando l’esclusione dell’abitazione principale e degli immobili provenienti da successione).

La nuova ipotesi di plusvalenza fiscale immobiliare non riguarda in alcun modo quei fabbricati che siano stati oggetto di recupero/riqualificazione avvalendosi di agevolazioni fiscali diverse dal Superbonus. Pertanto, l’eventuale cessione di fabbricati che siano stati interessati da lavori/opere per i quali il contribuente abbia fruito – anche mediante la cessione del credito e/o dello sconto in fattura – dei c.d. bonus fiscali “minori” (diversi dal Superbonus) continuerà a seguire le ordinarie regole sulle plusvalenze fiscali.

La novità normativa introdotta.
Costituiscono redditi diversi tassabili le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso a titolo definitivo di beni immobili, in relazione ai quali il cedente o gli altri aventi diritto abbiano eseguito gli interventi agevolati di cui all’articolo 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Superbonus), che si siano conclusi da non più di 10 anni all’atto della cessione.

Le disposizioni in esame si applicano alle cessioni a titolo oneroso poste in essere a decorrere dal 1° gennaio 2024, anche se la cessione sia effettuata in esecuzione di un contratto preliminare stipulato antecedentemente a tale ultima data.

Restano invece esclusi dalla nuova forma di plusvalenza:
1) gli immobili acquisiti per successione;
2) gli immobili che siano stati adibiti ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari per la maggior parte dei dieci anni antecedenti alla cessione o, qualora tra la data di acquisto o di costruzione e la cessione sia decorso un periodo inferiore a dieci anni, per la maggior parte di tale periodo.

Gli interventi agevolati di cui all’articolo 119 del D.L. n. 34/2020.
In base al nuovo dettato normativo, sono suscettibili di generare plusvalenze imponibili le cessioni dei fabbricati in relazione ai quali siano stati eseguiti gli interventi agevolati di cui all’articolo 119 del D.L. n. 34/2020 (c.d. Superbonus). Risulta dunque fondamentale individuare quali siano tali interventi.

- interventi di efficientamento energetico ivi inclusi gli interventi di installazione di sonde geotermiche utilizzate per gli impianti geotermici;
- interventi di eliminazione delle barriere architettoniche;
- interventi di miglioramento sismico7 nonché gli acquisti di unità immobiliari antisismiche;
- interventi di installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo integrati in tali impianti;
- interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici;

Va inoltre ricordato che, ai fini del Superbonus, gli interventi di riqualificazione energetica si distinguono in:
- interventi “trainanti”, la cui effettuazione è condizione necessaria per poter beneficiare del Superbonus anche relativamente agli altri interventi di riqualificazione energetica;
- interventi “trainati”, per i quali la possibilità di beneficiare del Superbonus è subordinata alla effettuazione congiunta con almeno uno degli interventi trainanti.

A titolo esemplificativo, dunque, anche un intervento di riqualificazione energetica ammesso al Superbonus eseguito sulle parti comuni di un edificio condominiale, potrebbe determinare l’emersione di una plusvalenza tassabile relativamente alla cessione di un fabbricato facente parte di detto condominio, pur se l’immobile oggetto di vendita non sia stato interessato da alcun intervento “interno” sulle parti “private”.

Inoltre, in assenza di chiarimenti ufficiali, deve ritenersi che la nuova normativa sulle plusvalenze trovi applicazione sia per gli interventi Superbonus effettuati prima del 1° gennaio 2024 sia per quelli effettuati dopo tale data. Infine, in relazione al caso in cui il fabbricato sia ceduto nel momento in cui gli interventi edilizi ammessi al Superbonus siano stati avviati, ma ancora in corso di esecuzione, si ritiene che il presupposto applicativo della plusvalenza fiscale sorga in capo al cedente, dal momento che il dato letterale della norma di legge fa riferimento alla “esecuzione degli interventi agevolati”, senza precisare se detti interventi siano stati ultimati o meno.

I soggetti interessati.

La normativa in commento riguarda esclusivamente le plusvalenze conseguite dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa e/o di arti e professioni.

Il periodo di monitoraggio decennale.

In caso di immobile oggetto di riqualificazione con il Superbonus il decorso del periodo di osservazione di 10 anni, ai fini della verifica della sussistenza o meno della plusvalenza fiscale, inizia dalla data di fine dei lavori (e non dalla data di acquisto del fabbricato).

Indipendentemente, quindi, dalla data di acquisto del fabbricato, la data di fine lavori del Superbonus sul fabbricato determina l’inizio di un nuovo periodo di osservazione ai fini della verifica della sussistenza o meno di una plusvalenza tassabile.

Come individuare la data di fine lavori.

Come regola generale, ai fini dell’individuazione della data di fine dei lavori da cui decorre il decennio di osservazione/monitoraggio ai fini dell’applicazione della nuova plusvalenza fiscale occorrerà fare riferimento alla data di fine dei lavori comunicata al Comune.

Pertanto, qualora:
a) il fabbricato sia oggetto di cessione successivamente al 1° gennaio 2024;
b) tale cessione ricada nel periodo di osservazione decennale;
c) il proprietario consegua un guadagno da tale cessione;
la plusvalenza ottenuta sarà fiscalmente tassabile.

Il periodo di monitoraggio decennale non trova applicazione per i fabbricati riqualificati usufruendo del Superbonus che provengono da successione o che costituiscono l’abitazione principale del contribuente, in quanto nei predetti casi – pur se sia stato conseguito un guadagno – nessuna imposta è dovuta su tale plusvalore per espressa previsione di legge.

Il meccanismo di calcolo della plusvalenza.
Come regola generale la plusvalenza immobiliare conseguita dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di un’attività d’impresa o di arti e professioni è calcolata come differenza tra:
- corrispettivo di vendita percepito nel periodo d’imposta; e prezzo d’acquisto/costo di costruzione del bene ceduto, aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo.

Inoltre, in presenza di immobili acquisiti per donazione, si assume come prezzo di acquisto o costo di costruzione quello sostenuto dal donante.

La nuova forma di plusvalenza immobiliare introdotta, invece, prevede un particolare meccanismo di quantificazione dei costi inerenti al bene oggetto di vendita. In particolare, occorre distinguere 2 possibili casi:

1. il caso in cui gli interventi di riqualificazione con il Superbonus si siano conclusi da non più di 5 anni al momento della cessione del fabbricato: in tale ipotesi, ai fini della determinazione della plusvalenza fiscale non si tiene conto delle spese relative agli interventi al 110%, qualora si sia fruito della cessione del credito o dello sconto in fattura.

2. il caso in cui gli interventi di riqualificazione con il Superbonus si siano conclusi da più di 5 anni al momento della cessione del fabbricato: in tale ipotesi, ai fini della determinazione della plusvalenza fiscale si tiene conto del 50% per cento delle spese relative agli interventi al 110%, qualora si sia fruito della cessione del credito o dello sconto in fattura.

Le imposte dovute sulla nuova plusvalenza fiscale.

Alle nuove plusvalenze immobiliari derivanti dalla cessione dei fabbricati sui quali sono stati eseguiti gli interventi ammessi al Superbonus risulta possibile applicare l' imposta sostitutiva dell' IRPEF del 26%.

In alternativa, la plusvalenza potrà essere dichiarata dal contribuente nel Modello REDDITI/730 annuale, tra i redditi diversi, andando a confluire nel totale dei redditi dell’anno da assoggettare a tassazione progressiva.

Si ricorda che, laddove emergano delle irregolarità in merito alla correttezza e alla veridicità dei dati esposti in dichiarazione dei redditi, oltre al recupero dell’imposta l’Agenzia delle Entrate è legittimata ad irrogare le sanzioni da dichiarazione infedele che, attualmente e per la casistica della plusvalenza immobiliare, variano dal 90% al 180% della maggiore imposta dovuta.

LA NUOVA NORMATIVA DI SANATORIA EDILIZIA

Il governo italiano è al lavoro su una nuova proposta di sanatoria edilizia, annunciata dal Ministro delle Infrastrutture durante un incontro con rappresentanti di cinquanta associazioni di categoria e enti del settore. Questo provvedimento punta a semplificare la regolarizzazione di alcune irregolarità comuni negli immobili, come modifiche interne non documentate, e non riguarderà modifiche esterne o aumenti volumetrici.
Casi Frequenti e Possibili Soluzioni
Acquisti Immobiliari: Spesso chi compra una casa si trova di fronte a planimetrie non aggiornate rispetto alla disposizione attuale degli spazi. La proposta permetterebbe la regolarizzazione di tali discrepanze, a patto che non siano stati lesi interessi terzi.
Immobili Storici: Per gli edifici costruiti prima degli anni '60, mancanti di documentazione adeguata, sarà possibile sanare situazioni irregolari legate allo stato degli immobili, facilitando così le operazioni di restauro e manutenzione.
Sfide Tecniche e Proposte di Modifica
Doppia Conformità: Attualmente, per sanare irregolarità è necessario che l'elemento in questione sia conforme sia al momento della realizzazione che al momento della richiesta di sanatoria. La proposta prevede di eliminare questo requisito doppio, richiedendo la conformità solo in uno dei due momenti.
Tolleranze Costruttive: La normativa vigente accetta variazioni fino al 2% rispetto al titolo edilizio. I tecnici propongono di innalzare questa soglia al 5% per gli edifici costruiti prima del 1985, riconoscendo le difficoltà legate alle tecniche costruttive di quei tempi.
Stato Legittimo degli Immobili: Per le case realizzate prima del 1967, la proposta considererebbe lo stato di fatto dell’immobile come legittimo, consentendo la sanatoria di piccole irregolarità.
Implicazioni Economiche
La sanatoria non sarà gratuita. È previsto un costo per la regolarizzazione delle difformità, proporzionale alla distanza dalle normative attuali di conformità edilizia. Questo si intende come un incentivo a mantenere gli immobili il più possibile in linea con le normative vigenti, pur fornendo una via di uscita per regolarizzazioni necessarie.
In Conclusione
Questa proposta rappresenta un tentativo significativo di semplificare la burocrazia edilizia e di adeguare la legislazione alle realtà costruttive italiane, spesso complesse e variegate. Mentre la comunità aspetta il via libera definitivo da Palazzo Chigi, il dibattito pubblico e le consultazioni con gli stakeholder continueranno a essere cruciali per affinare il testo e assicurare che le nuove regole soddisfino le necessità di tutti i cittadini coinvolti.

COSA BISOGNA SAPERE QUANDO SI VENDE UN IMMOBILE RICEVUTO PER DONAZIONE

La definizione da Codice Civile all’articolo 769 definisce come segue la donazione:
La donazione è il contratto col quale, per spirito di libertà, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”.
Cosa succede quindi se stiamo vendendo un immobile la cui provenienza è la donazione?
In linea teorica vendere una casa ricevuta in donazione è perfettamente legittimo. Il problema sorge nel momento in cui la vendita della casa donata viene complicata da questioni legate alla successione ereditaria.
La morte del donante, infatti, potrebbe far tornare l’immobile donato e venduto nelle mani degli altri eredi a cui spetta la quota di legittima, sottraendolo all’acquirente.

Il problema della vendita di un immobile donato non si pone se sono passati almeno 20 anni dall’atto di donazione o 10 dalla morte del donante. In questo caso i legittimari non possono più agire contro l’acquirente né pretendere la restituzione del bene.
In tutti gli altri casi la vendita dell’immobile ricevuto in donazione può essere complicata dalla successione ereditaria, in quanto gli altri eredi potrebbero ritenere lese le proprie quote di legittima.
Le quote di legittima sono quote ereditarie destinate agli eredi legittimi (in genere il coniuge e i figli) che vengono stabilite per legge e riguardano la divisione del patrimonio del defunto, al di là della volontà del testatore.

Ma quali sono le azioni che posso mettere in atto in caso di vendita di immobile pervenuto per atto di donazione?
La soluzione più semplice per vendere una casa data in donazione senza problemi è quella di far firmare agli eredi legittimari un atto di rinuncia a contestare la donazione del bene. ( ma devi trovarli tutti….)
L’atto di rinuncia, tuttavia, non annulla le quote di legittima, regolamenta soltanto l’impossibilità di richiedere la restituzione dell’immobile. Gli eredi possono comunque rivalersi sugli altri beni dell’eredità. Per ottenere anche una riduzione delle quote di legittima è necessario che il donante sia deceduto.
Lo scioglimento consensuale della donazione. Naturalmente in questo caso sarà necessario che il donante sia ancora in vita. Una volta che l’atto di donazione risulta annullato, il precedente proprietario torna in possesso dell’immobile e può metterlo in vendita senza alcun rischio.

Infine, un’ultima via percorribile per acquistare una casa data in donazione è quella di offrire un compenso in denaro agli altri eredi in cambio della restituzione dell’immobile. In questo caso l’acquirente potrà poi rifarsi sul venditore chiedendo un rimborso.
Insomma, come avrai ben capito, l’acquisto o la vendita di un immobile pervenuta da donazione ha svariate sfaccettature e soluzioni, affidati ad un professionista che possa consigliarti al meglio e che trovi delle soluzioni anche in caso di vendita o acquisto perché, affidarti a persone che non sono professionali, o il fai da te, potrebbe costarti di più di una mediazione immobiliare.

IL CLIENTE.... SE SOLO SAPESSE

Mi sono travata spesso a dover parlare del mio lavoro da agente immobiliare, con persone che poi sono diventate clienti, ma fino ad oggi non mi sono mai chiesta cosa voglia dire etimologicamente la parola “Cliente” e sfido chiunque a porsi questa domanda, ma ancora di più sfido la persona che si trova assoggetta a questo titolo, a trovare la radice storica di questa parola, perché in essa, si nasconde una modalità operativa che per molte persone, potrebbe cambiare il loro punto di vista.

Facendo ricerca in rete, mi sono imbattuta in una definizione che mi ha fatto modificare il concetto della parola stessa “cliente” parola nata, si pensa addirittura in età romana, definendola quale cittadino che, per la sua posizione nella società, si trovava ad adempiere ad una serie di obblighi nei confronti di un "patronus", a sua volta obbligato nei confronti del cliente.

La definizione che ne consegue è che il cliente è “ COLUI CHE E’ PROTETTO” e finalmente ho dato risposta a tutte quelle domande che spesso i clienti mi sollevammo in merito alla mia professione, ossia:

Perché dovrei affidarmi ad un agente immobiliare?

Perché dovrei verificare se la persona a cui ho dato in vendita la mia casa è realmente un agente immobiliare?

Se vendo da solo risparmio e non ho problemi, perchè dovrei affidarmi a te?

La risposta è semplice, o almeno ha un senso, perché solo un professionista, regolarmente abilitato alla professione può tutelare il cliente, nei modi e termini definiti dalla legge.

Questa parola, che spesso usiamo senza renderci conto delle radici che l’ha plasmata, dice molto sulla società che siamo e sulla tutela che ogni persona dovrebbe avere verso il proprio cliente.

Ma perché vi dico tutto questo?

Perché spesso, mi pongo la domanda sul come posso essere utile ai miei clienti…..

Cosa si aspetta un cliente da me, oltre alla vendita della sua casa al miglior valore possibile…

E perché dovrebbero affidarsi a me e non ad un altro agente immobiliare?

E finalmente, mi sono data una risposta;

Perché mi impegnerò sempre a vendere prima il loro immobile al miglior valore di mercato;

Perché sarò sempre onesta con il mio cliente su tutta la trattativa di vendita;

Perché il mio primo pensiero, da quando prenderò l’esclusiva di vendita a quando venderò la casa sarà quello di proteggere il mio cliente da tutte quelle azioni che potrebbero succedere in una transazione immobiliare, con la mia esperienza e con le mie competenze.

Affidati ad un professionista che ti faccia sentire un vero cliente, che ti dia la sicurezza che tu e solo tu sei la persona da tutelare e non un mero affare, fine a se stesso

PRELIMINARE DI COMPRAVENDITA TEMPISTICHE E IMPOSTE

In Italia l’acquisto di un’abitazione rappresenta, ancora oggi, una delle principali forme di investimento, tuttavia bisogna tenere in considerazioni quali sono le spese accessorie da aggiungere al prezzo di acquisto, che si andranno a sommare in fase di atto notarile di compravendita e quali sono i documenti da richiedere.

Prima di comprare casa è utile ottenere più informazioni possibili sull’immobile e, soprattutto, accertarsi di effettuare l’acquisto dal legittimo proprietario. Inoltre, è importante sapere cosa accade se si decide di stipulare un contratto preliminare.

… fare una verifica sui dati catastali e ipotecari premesso che importanti verifiche sulla situazione catastale e ipotecaria dell’immobile sono svolte sia dall’agente immobiliare e sia dal notaio che redige l’atto di compravendita.

……ma perché dovrei sottoscrivere il preliminare? non posso andare direttamente dal notaio con la stipula definitiva dell’atto di compravendita?

Indubbiamente si può andare direttamente all’atto definitivo, ma spesso, quando non è possibile la vendita immediata, perché l’acquirente è in cerca di un mutuo o perché il venditore è in attesa che gli venga consegnata una nuova casa oppure attende la regolarizzazione dell’immobile sotto l’aspetto urbanistico catastale, viene stipulato un preliminare, ossia un accordo tra venditore e compratore che si impegnano reciprocamente a stipulare un successivo e definitivo contratto di compravendita.

 Il trasferimento del diritto di proprietà sull’immobile si avrà solo con la firma di quest’ultimo.

Il contratto preliminare deve essere redatto in forma scritta (scrittura privata, scrittura privata autenticata o atto pubblico), deve essere registrato entro 20 giorni dalla sottoscrizione.

Se stipulato con atto notarile, vi provvede il notaio entro 30 giorni.

Per la registrazione tra privati sono dovute:

 • l’imposta di registro di 200 euro, indipendentemente dal prezzo della compravendita

 • l’imposta di bollo, nella misura di 16 euro ogni 4 facciate e comunque ogni 100 righe (se il contratto è formato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata l’imposta di bollo è invece di 155 euro).

Quando il preliminare prevede un pagamento, è dovuta, inoltre, l’imposta di registro proporzionale pari:

 • allo 0,50% delle somme previste a titolo di caparra confirmatoria

• al 3% delle somme previste a titolo di acconto sul prezzo di vendita In entrambi i casi, l’imposta pagata con il preliminare sarà poi detratta da quella dovuta per la registrazione del contratto definitivo di compravendita.

 Nel caso in cui l’imposta proporzionale versata per la caparra confirmatoria e per gli acconti di prezzo risulti superiore all’imposta di registro dovuta per il contratto definitivo, spetta il rimborso della maggiore imposta versata per la registrazione del contratto preliminare.

 Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro tre anni dalla data di registrazione del contratto definitivo. La domanda di rimborso deve essere presentata all'ufficio che ha eseguito la registrazione.

Per la registrazione con contratto soggetto a IVA sono dovute:

il trattamento fiscale del preliminare sarà differente a seconda che preveda il versamento di una somma a titolo di acconto o di caparra confirmatoria:

• il versamento di un acconto, essendo un’anticipazione del corrispettivo pattuito, va fatturato con addebito dell’Iva. In questo caso, l’imposta di registro sarà dovuta in misura fissa (200 euro)

 • la caparra confirmatoria, anche se prevista da un’apposita clausola contrattuale, non è soggetta a Iva, perché non costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi o di una cessione di beni, pertanto, andrà pagata l’imposta di registro proporzionale (0,50%).

LA MATEMATICA NON E' UN OPINIONE

…..ma quando si tratta di vendere un immobile, la confusione regna sovrana, tra superficie commerciale, calpestabile e catastale, districarsi nel mondo degli annunci immobiliari diventa sempre più complicato e crea spesso confusione ed incomprensioni, ma cerchiamo di fare chiarezza in merito  gli annunci di vendita, dove troverai SOLO i metri quadri commerciali e NON la metratura calpestabile!

Fai attenzione: spesso troverai professionisti che effettuano calcoli fantasiosi quindi chiedi sempre il dettaglio delle misure e del calcolo commerciale che il venditore o il costruttore ha effettuato.

La valutazione dell'immobile deve tenere conto del calcolo della superficie commerciale secondo uno standard condiviso. La norma di riferimento è la UNI 10750, grazie alla quale si definisce un parametro di mercato oggettivo nella misura di consistenza da applicare all'ambito del mercato immobiliare.

I mq commerciali servono essenzialmente per calcolare il valore dell’immobile. Infatti se il prezzo di compravendita viene diviso per la superficie commerciale dell’immobile si trova il valore commerciale al metro quadro della casa. Sostanzialmente la formula è la seguente: valore commerciale al mq= prezzo venduto/superficie commerciale.

Tuttavia, il valore di un immobile è influenzato anche dalla sua ubicazione, dalla tipologia di immobile, dalle condizioni strutturali esterne, dall’anno di costruzione, dallo stato di manutenzione degli interni e tanto altro ancora, quindi potresti trovare valori diversi per immobili simili, chiedi sempre il perché al professionista, che saprà darti una spiegazione in merito.

Ma perché i mq commerciali sono così diversi dal quelli calpestabili?

La metratura commerciale serve a distinguere, ad esempio, due abitazioni con la stessa metratura calpestabile interna ma con diverse pertinenze o accessori o semplicemente con accessori di diversa metratura (vedi balconi) infatti le varie parti che compongono un’unità immobiliare non possono avere tutte lo stesso valore, una camera da letto ad esempio, commercialmente, non ha lo stesso valore di una cantina o di una soffitta.

Un’abitazione civile, si compone di alcuni ambienti “principali” (cucina, sala pranzo, camere da letto), di pertinenze d’uso esclusivo di servizio (box auto, cantina, soffitte e posti auto coperti o scoperti) e di tipo accessorio/ornamentale (balcone, giardino, cortile).

Quando invece si parla di superficie calpestabile (o superficie utile), si fa riferimento all'area dell'immobile che comprende i locali coperti, limitatamente al suolo calpestabile. La superficie commerciale, come abbiamo visto sopra, comprende anche aree scoperte e porzioni dell'immobile che non possono essere calpestate; come, ad esempio, le mura di divisione interne o la porzione di mura perimetrali e altre mura portanti.

Se invece, vi dovessero parlare di superficie catastale, essa è una superficie indiretta, perché estrapolata secondo criteri teorici dagli uffici competenti, ma diversamente da quella commerciale, che serve appunto per scopi di compravendita e di stima, quella catastale serve per il pagamento di imposte e tributi.

Insomma, che dire, districarsi tra le varie superfici, quando si vende e si compra non è così semplice, anche un semplice calcolatore, non può dare un valore corretto, in quanto le variabili sono molteplice, non ti resta che affidarti ad un agente immobiliare serio, che possa valutare al meglio il tuo immobile, attraverso gli strumenti a lui messi a disposizione e all’esperienza maturata negli anni.

BONUS PRIMA CASA UNDER 36

In un video nel mio canale youtube che potete vedere qui un breve accesso del bonus prima casa under 36.


Per i giovani con meno di 36 anni, e con un valore dell’Isee (indicatore della situazione economica equivalente) non superiore a 40mila euro annui, il Decreto Sostegni bis ha previsto una nuova agevolazione per l’acquisto della prima casa: l’esenzione dall’imposta di registro, ipotecaria e catastale. In caso di acquisto soggetto a Iva, è riconosciuto un credito d’imposta di ammontare pari al tributo corrisposto in relazione all’acquisto.
È prevista, inoltre, l’esenzione dall’imposta sostitutiva per i finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo.


REQUISITI SOGGETTIVI

Le agevolazioni previste dall’articolo 64 del Decreto Sostegni bis trovano applicazione, ai sensi del comma 6, a favore di soggetti che:

 1. “non hanno ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è rogitato”; 

2. “hanno un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente, stabilito ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente del 4 Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159, non superiore a 40.000 euro annui”. 

Con riferimento al primo requisito, il legislatore introduce un elemento di carattere anagrafico, limitando l’applicazione dell’agevolazione ai soggetti acquirenti che, nell’anno solare in cui viene stipulato l’atto traslativo, non abbiano ancora compiuto il trentaseiesimo anno d’età. 

In linea generale, si ricorda che tra gli immobili ammessi al beneficio rientrano quelli classificati o classificabili nelle seguenti categorie catastali: 

- A/2 (abitazioni di tipo civile);

- A/3 (abitazioni di tipo economico); 

- A/4 (abitazioni di tipo popolare);

- A/5 (abitazione di tipo ultra popolare); 

- A/6 (abitazione di tipo rurale);

- A/7 (abitazioni in villini);

A/11 (abitazioni e alloggi tipici dei luoghi). 

L’agevolazione non è ammessa, invece, per l’acquisto di un’abitazione appartenente alle categorie catastali A/1 (abitazioni di tipo signorile), A/8 (abitazioni in ville) e A/9 (castelli e palazzi di eminente pregio storico e artistico). 

L’agevolazione si applica a tutti gli atti comportanti il trasferimento a titolo oneroso della proprietà (o quota di comproprietà), il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) delle anzidette case di abitazione . 

La disciplina agevolativa in esame non è applicabile ai contratti preliminari di compravendita, atteso che la norma agevolativa fa chiaro ed esclusivo riferimento ai soli atti traslativi o costitutivi a titolo oneroso.

 Il contratto preliminare produce, infatti, tra le parti solo effetti obbligatori e non reali. 

Il contratto definitivo di acquisto potrebbe, invece, non essere stipulato o, comunque, potrebbe non essere stipulato nei termini richiesti per l’applicazione dell’agevolazione, ciò sia con riferimento al periodo di validità della stessa sia per quanto riguarda la sussistenza dei relativi presupposti. 

La tassazione del contratto preliminare resta, quindi, invariata quanto all’applicazione dell’imposta di registro dovuta per l’atto, gli acconti e la caparra, con applicazione delle regole generali.


OGGETTO DELL’AGEVOLAZIONE

Esenzione da imposta di registro e ipocatastale; credito d’imposta e modalità di esposizione nella dichiarazione dei redditi

in relazione a tutti i trasferimenti a titolo oneroso di immobili per i quali ricorrano le condizioni cd. “prima casa” e gli ulteriori requisiti dell’età (inferiore a 36 anni) e dell’ISEE (di valore non superiore a euro 40.000), come descritti nei precedenti paragrafi, spetti all’acquirente: a) nei casi in cui l’atto di acquisto immobiliare sia soggetto ad imposta di registro, l’esenzione “dall’ imposta di registro e dalle imposte ipotecaria e catastale” 

laddove si tratti di acquisti soggetti ad IVA, quando non trova applicazione il regime di esenzione di cui all’articolo 10, n. 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 (Decreto IVA), “un credito d’imposta di ammontare pari all’imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all’acquisto”, applicata con aliquota nella misura del 4 per cento.

“il credito d’imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell’acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Il credito d’imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi” In particolare, il credito di imposta può essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva all’acquisto, ovvero della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato l’acquisto stesso.

In caso di co-acquisto di un bene immobile ad uso abitativo, la misura del vantaggio fiscale andrà calcolata pro-quota, in favore dei soli soggetti acquirenti aventi i requisiti richiesti.

FINANZIAMENTI

finanziamenti erogati per l’acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili ad uso abitativo per i quali ricorrono le condizioni e i requisiti di cui al comma 6 e sempre che la sussistenza degli stessi risulti da 26 dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo”, il comma 8 dell’articolo 64 del Decreto Sostegni bis dispone l’esenzione “dall’imposta sostitutiva delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, prevista in ragione dello 0,25%” della somma mutuata “dall’articolo 1818 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601”.


COME RICONOSCERE UN AGENTE IMMOBILIARE ABUSIVO

Come riconoscere l’agente immobiliare abusivo?

Come agente immobiliare che opera nel mercato da anni, ho sempre cercato di capire perché nel nostro ambito l’abusivismo non sia mai stato veramene perseguito, personalmente mi sono trovata più volte a lavorare con clienti che avevano il loro consulente, ( pensando di risparmiare) non riuscendo a capire come possano affidarsi ad abusivi che operano nel mercato immobiliare senza titolo.

Le competenti autorità che dovrebbero vigilare sulla nostra professione si nascondo dietro al fatto che non ricevendo denuncia da parete del cittadino non possono far nulla, anche perché il consulente emette regolare fattura, quindi non ci sono evasioni fiscali di nessun tipo, certo, ma manca la tutela al cittadino, manca l’abilitazione alla professione, infatti il mediatore immobiliare deve essere in possesso di un patentino che ne attesta il riconoscimento come mediatore immobiliare,  agente di affari in mediazione immobiliare o come agente d’affari in mediazione immobiliare con mandato a titolo oneroso, presso il presidio Camerale di pertinenza, ma cos’è il patentino? Il patentino è un documento a tutela del cliente, perché obbliga il mediatore al mantenimento del segreto professionale, a stipulare una polizza assicurativa di responsabilità civile a copertura dei rischi inerenti alla professione e alle eventuali perdite arrecate a terzi.

Detto questo mi chiedo, perché lavorare con chi non ti può tutelare?

Puoi verificare tu stesso presso la Camera di Commercio (dove sono censite tutte le iscrizioni degli agenti immobiliari) che il numero e l’iscrizione fornita siano regolari e che il tuo mediatore sia iscritto realmente come agente immobiliare e non ad altro titolo.

Fatto questo, cerca un vero agente immobiliare regolarmente abilitato che sia in grado di seguirti e ti garantisca totale sicurezza.

Se invece capisci di esserti affidato a una persona non abilitata solo dopo aver concluso una trattativa, fai valere il tuo diritto a non riconoscere la mediazione in quanto, come chiarito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.16147/10, un abusivo non va pagato per il proprio “lavoro” e solo chi svolge in modo regolare la professione di agente immobiliare matura il diritto alla provvigione.

L’acquisto, la vendita e la locazione di un immobile sono operazioni importanti ed impegnative: fai attenzione prima di decidere a chi dare la tua piena fiducia!

Sei pronto per intraprendere la tua compravendita con la guida di un vero professionista? 

VISIONE DEL FUTURO

Frase di Albert Einstein

La crisi è la più grande benedizione per le persone e le nazioni, perché la crisi porta progressi. La creatività nasce dall'angoscia come il giorno nasce dalla notte oscura. E' nella crisi che sorge l'inventiva, le scoperte e le grandi strategie..

Chi attribuisce alla crisi i suoi fallimenti e difficoltà, violenta il suo stesso talento e dà più valore ai problemi che alle soluzioni. La vera crisi, è la crisi dell'incompetenza.

 L'inconveniente delle persone e delle nazioni è la pigrizia nel cercare soluzioni e vie di uscita.

Senza crisi non ci sono sfide, senza sfide la vita è una routine, una lenta agonia.

Senza crisi non c'è merito.

 E' nella crisi che emerge il meglio di ognuno, perché senza crisi tutti i venti sono solo lievi brezze.

Parlare di crisi significa incrementarla e tacere nella crisi è esaltare il conformismo.

Invece, lavoriamo duro. Finiamola una volta per tutte con l'unica crisi pericolosa, che è la tragedia di non voler lottare per superarla.

Ed è qui che è nata la nostra idea

Creare la prima agenzia digitalizzata, con strumenti e procedure che permetteranno di dare il massimo della sicurezza alle persone.

…….. Ma partiamo dagli strumenti.

VALUTAZIONE IMMOBILE E VALORE

Indubbiamente l’esperienza di 20 anni nel mercato immobiliare è un valore aggiunto, ma se c’è da dare una valutazione ad un immobile, mai visto, come posso fare?

I software messi in commercio al giorno d’oggi per noi agenti immobiliari sono molteplici, ma come sempre bisogna saperli usare e comprendere l’analisi, perché non sempre il valore consigliato è corretto, anzi, oserei dire che per l’80% ha bisogno di essere integrato dal fattore umano e competenze professionali, che un software non può dare.

VIRTUAL TOUR E VIDEOMARKETING

La nostra agenzia mette a disposizione:

-  Foto a 360 gradi, così che la persona possa vedere la stanza, dalla lampadina, al pavimento, passando magari dalla rubinetteria del bagno.

-  Un videomarketing emozionale, è si, perché le emozioni giocano un ruolo importante e se il video mi piace, siamo già a 50% delle decisioni.

-  Una condivisione nei social, digitalizzando la ricerca, per essere sempre più mirati.

-  Contattare telefonicamente tutte le persone nel raggio delle prime 5 vie vicine a quelle dell’immobile.

-  Chiamare tutti i potenziali clienti che negli ultimi tempi hanno chiesto informazioni su appartamenti della tipologia acquisita.

IMMETERE NEL MERCATO IMMOBILI CERTIFICATI

Possiamo garantire tutti gli immobile che abbiamo in incarico con un team di professionisti messi a disposizione dalla nostra federazione FIAIP

Non ti ricordi più dove hai messo metà dei documenti che servono per poter procedere?

Non hai idea se ci siano delle modifiche dichiarate in comune, oppure al catasto e non vuoi perdere notti insonne alla ricerca di quei documenti.

Ecco la soluzione ai tuoi dubbi

Il nostro TEAM sarà a disposizione per la ricerca di tutti documenti necessari per verificare della conformità urbanistica, è si, perché dal 2012 la mancata conformità urbanistica, rende l’atto nullo; e da tempo all’acquirente 10 anni dalla stipula notarile, per la richiesta di nullità dell’atto notarile. ( e qui si perdono molte notti insonne)  quindi, perché non fare le cose fatte bene?

MA COME TUTTO QUESTO PUO’ ESSERE MESSO IN PRATICA?

Ricerchiamo immobile in vendita da privati, valutiamo assieme il più probabile valore che il mercato propone, con strumenti tecnici ed esperienza professionale che abbiano un senso pratico e logico.

Creiamo il DNA della casa, così che siamo pronti dal notaio immediatamente, senza sorprese o ritardi di vendita.

Proponiamo l’immobile nei social tramite virtual tour, videomarketing e fissiamo appuntamenti con potenziali acquirenti in ufficio.

Possiamo far visionare in ufficio con supporti tecnici tutto, senza bisogno di visionare internamente la casa e diamo le indicazioni perché possano visionare la zona fisicamente.

…….e nel mentre, verifichiamo se il cliente ha potenzialità di acquisto, se è protestato, se ha altre proprietà, o società ecc… tutto nel rispetto della privacy

E se il cliente è ok e la casa gli piace?.........

PROBABILI SITUAZIONI

Fissiamo un appuntamento fisicamente, rispettando le direttive dello Stato, quindi mascherine, guanti, misurazione della temperatura, faremo attenzione comunque che non interagiscano con oggetti e tantomeno con i proprietari che chiederemo di aspettare fuori.

Se il cliente vuole fare un’offerta creeremo dei documenti con firma elettronica, con la quale apposta la firma di entrambi crea un documento valido a tutti gli effetti giuridici producendone gli effetti, con la relativa registrazione del preliminare tramite l’Agenzia dell’Entrate.

E l’atto notarile……

Non preoccupatevi, una volta raccolta la documentazione, con il dna della casa, consegneremmo tutto al notaio, che espletato tutte le formalità di rito, fisseranno una appuntamento presso i loro ufficio per la definizione del contratto.

A TE NON RESTA CHE FRIMARE ED INCASSARE L’ASSEGNO DI VENDITA DELLA TUA CASA

COME LAVORO


Stabilire un prezzo competitivo e realistico per allargare la sfera dei potenziali compratori e riuscire a vendere la sua proprietà in tempi brevi;

Ottenere il maggior numero possibile di potenziali compratori qualificati del suo immobile fino a quando non sarà venduto;

-ComunicarVi i risultati delle nostre attività;

-Caricare il materiale multimediale sul nostro sito e su siti specializzati;

Promuovere la Vs proprietà con volantini realizzati periodicamente e distribuiti a tappeto nelle zone limitrofe alla sua proprietà, possibilmente con fotografie accattivanti se da Voi consentito;


SuggerirVi e consigliarVi eventuali modifiche da fare alla Sua proprietà per renderla più vendibile;

AggiornarVi costantemente sulle eventuali modifiche del mercato;

Con frequenza giornaliera fare ricerca e parlare con persone al fine di individuare eventuali potenziali acquirenti;

Installare un cartello “Vendesi” nell’immobile per aumentarne la visibilità;

Almeno una volta bussare alle porte delle prime 5 vie vicine alla Vostra proprietà per chiedere se conoscono qualcuno interessato ad abitare nei paraggi (madri, padri, fratelli, parenti, etc). E’ un approccio della massima aggressività, ma dai risultati altissimi;

Contattare nei sette giorni successivi al mandato tutti i clienti passati che cercavano un immobile simile al suo e proporglielo;

Pre-qualificare potenziali acquirenti prima di far vedere la sua proprietà senza eccezione;

TenerVi a conoscenza dei vari metodi di finanziamento che un acquirente potrebbe voler usare;


Quando possibile, collaborare con altre agenzie che potrebbero contattarla per proporVi eventuali clienti. Metterò a disposizione il mio cellulare per fornire ad eventuali colleghi informazioni, condizioni, concordando io personalmente e solo con Lei orari e visite.

InformarVi periodicamente sui commenti dei potenziali acquirenti che vengono a vedere la sua proprietà.

Aiutare l’acquirente ad ottenere la certezza di un finanziamento, se necessario;

RappresentarVi in tutte le visite per negoziare il miglior prezzo possibile e le migliori condizioni;

Trattare e seguire tutte le tematiche amministrative post preliminare: il mutuo, il notaio, l’eventuale conteggio di estinzione anticipata del mutuo, etc ;

Consegnarle l'assegno al momento dell’accettazione delle proposte d’acquisto da parte Sua.

Se vuoi essere seguito da un professionista, preparato e con un metodo di lavoro collaudato, contattaci per una consulenza, siamo a tua disposizione per eventuali chiarimenti.

DOCUMENTI NECESSARI PER VENDERE CASA

Spesso, viene sottovalutato dai venditori, ma la prima e più importante azione da fare, appena si decide di vendere la propria casa, è la ricerca dei documenti necessari alla stipula del compromesso e del rogito notarile.  

Ma vediamo assieme l’elenco di quello che serve, nel 2021 per vendere un immobile:

  • Precedenti edilizi (licenza, permesso, pratiche)
  • Agibilità
  • Condono
  • Planimetria e visura catastali
  • Visura ipotecaria
  • Atto di provenienza (rogito, donazione, successione)
  • Documenti del proprietario
  • Atto di mutuo se esistente
  • Attestato di prestazione energetica
  • Certificazioni impianti se esistenti
  • Dichiarazioni Condominiali avvenuto saldo
  • Eventuale contratto di locazione
  • Copia del contratto di mutuo
  • Eventuale autorizzazione dei Beni Culturali, solo se si tratta di un immobile di un certo tipo, quindi assoggettato a determinati vincoli dalla Soprintendenza.

Affidate a dei professionisti, e non lasciare nulla al caso, il nostro studio ti aiuterà a trovare tutti i documenti necessari da produrre prima della vendita della casa, in modo che appena trovato un potenziale cliente, si possa procedere senza indugio alla stipula di un preliminare di compravendita.

AGENZIA “FAI DA TE”

Perché scegliere un’agenzia immobiliare? La vendita, l’affitto e la ricerca di casa sono un momento importante nella vita, causa di gioia e cambiamento, ma anche di stress. Affidarsi ad un’agenzia immobiliare per l’acquisto o la locazione della casa significa avere un professionista al proprio fianco che ti supporta in ogni fase della compravendita o della locazione.

L’agente immobiliare non è solo colui che fa incontrare semplicemente domanda e offerta, ma è il professionista in grado di fornire al cliente consulenza e documentazione inerenti alla regolarità dell’immobile in vendita, fornendo planimetrie catastali, la visura ipotecaria, la copia del titolo di proprietà, il certificato di conformità degli impianti, la certificazione energetica dell’immobile, i verbali delle ultime assemblee ordinarie e straordinarie.

Tutte informazioni e dati che vengono messi a disposizione del cliente prima che lo stesso presenti una proposta irrevocabile d’acquisto o una proposta d’affitto.

Non è quindi solo colui che è in grado di setacciare il mercato con miglior efficacia, consentendo al cliente di visitare un maggior numero di abitazioni che corrispondono al proprio budget e ai propri desideri, ma è il professionista che rende la transazione più facile, sicura e veloce, sa valutare il tuo immobile e sa indicarti il rendimento del proprio investimento a medio lungo termine.

L’agente immobiliare corretto e professionale è colui che si qualifica in qualsiasi momento come agente immobiliare e a richiesta esibisce il tesserino di iscrizione come mediatore al RI/REA della Camera di Commercio ed opera secondo gli standard presenti nel Codice deontologico, consapevole della funzione sociale della professione esercitata.
L’agente immobiliare indica nella contrattualistica l’entità della provvigione dovuta. Utilizza la modulistica depositata in Camera di commercio; pubblicizza il prezzo dell’immobile di vendita o di locazione ed utilizza varie tecniche di marketing, offline ed online, per la promozione degli immobili.

L’agente immobiliare è sempre terzo tra le parti ed è sempre tenuto a fare gli interessi del compratore e del venditore.
Non va infatti dimenticato che il mediatore secondo la legge (art.1754 codice civile), è colui che mette in contatto due o più parti per la conclusione di un contratto, senza essere legato ad alcuna di esse da rapporti di collaborazione, di dipendenza o di rappresentanza.

Ciò significa, che il mediatore deve essere imparziale e deve perseguire gli interessi di entrambe le parti, comunicando tutte le circostanze a lui note relative alla valutazione e alla sicurezza dell’affare, quand’anche di contenuto tale da indurre una delle parti a non stipulare il contratto oppure a sottoscriverlo a condizioni diverse.